TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 147.
(Estensione del diritto al collocamento obbligatorio).

Art. 147.
(Estensione del diritto al collocamento obbligatorio).

      1. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

      Identico.

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